La LND Lazio ha reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la terza giornata di Eccellenza Lazio

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo in seguito alla terza giornata di Eccellenza Lazio.

Il Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Cesare Corsetti
nella seduta del 24.09.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO Eccellenza

GARE DEL 8/9/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – ATLETICO PONTINIA
Il Giudice sportivo,
preso atto del ricorso proposto dalla Società Atletico Pontinia, fatti pervenire nei modi e termini previsti
dalle norme vigenti, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare
svolgimento, in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore GRIMALDI Lorenzo
(nato il 08.06.2004), co il n. 7 , della società Roccasecca T. San Tommaso, non avendo scontato la
squalifica comminatagli con Comunicato Ufficiale n.56/LND/Delegazione Provinciale di Frosinone del
06/06/2024.
Pertanto, per tale motivo, chiede l’applicazione di quanto previsto dal vigente Codice, con la sanzione
sportiva della punizione della perdita della gara a carico della Società Roccasecca T. San Tommaso.
Nelle memorie difensive, la Società Roccasecca T. San Tommaso fa riferimento al fatto che, avendo il
calciatore in oggetto ricevuto la squalifica nella gara disputata in data 01/06/2024, fra il Roccasecca T. San
Tommaso e il Principato di Colli, valevole per la finale di Coppa Provincia Juniores Under 19 di Frosinone,
la squalifica doveva essere scontata in gare di Coppa Italia Eccellenza, per il principio della separazione
tra gare di Campionato e gare di Coppa.
Il ricordo è fondato.
Infatti, il citato calciatore GRIMALDI Lorenzo, risultava in posizione irregolare, non avendo scontato la
squalifica di una gara per recidività in ammonizioni (II infrazione) inflittagli con Comunicato Ufficiale
n.56/LND/Delegazione Provinciale di Frosinone del 06/06/2024, relativamente alla gara ASD
ROCCASECCA – T.SAN TOMMASO – PRINCIPATO DI COLLI, finale della Coppa Provincia Juniores
Under 19 Frosinone del 01/06/2024. Pertanto il calciatore doveva scontare detta squalifica residua della
stagione precedente.
Con riferimento all’art. 19, comma 6, del CGS, “le sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di
Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e
dalle Coppe Regioni”.

Ciò detto va precisato che la norma distingue le competizioni ufficiali soltanto tra gare di campionato e
gare di coppa Italia o coppa regioni, organizzate dai singoli comitati regionali. Va quindi escluso che la
Coppa Provinciale Juniores possa essere considerata, per analogia, come una Coppa Regionale e gli va
quindi attribuita la qualifica Torneo Ufficiale organizzato dalle articolazioni periferiche della Federazione.
Pertanto, poiché il calciatore in oggetto ha cambiato categoria nella corrente stagione sportiva, non
essendo più in età per la categoria Juniores, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima squadra e
nel nuovo campionato di competenza (nel caso in specie “Eccellenza”).
Pertanto, non possono essere tenute in considerazione le motivazione difesa addotte dalla Società.

Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità della partecipazione del calciatore predetto alla gara in
oggetto, ai sensi dell’art.21, commi 6 e 7 del C.G.S.

INSIDE: Numero 1 | Nasce “Inside”, la rivista digitale a cura di MYSP

PQM
DELIBERA
– Di accogliere il ricorso proposto dalla società Atletico Pontinia;
– Di irrogare alla società Roccasecca T. San Tommaso la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di euro 100,00;
– Di inibire la Dirigente accompagnatrice, sig.ra PARISI Serena, fino al 04/10/2024;
– Di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore GRIMALDI Lorenzo;
– Il contributo va restituito.

GARE DEL 22/ 9/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA’

AMMENDA
Euro 100,00 ATLETICO PONTINIA
Perchè proprio tesserato, non identificato, danneggiava la panchina a loro assegnata. Si fà obbligo di
risarcire i danni se richiesti e documentati. (R. A e CDC)

Euro 100,00 FIUMICINO S.C. 1926
Perchè propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolgevano espressioni offensive e minacciose alla
terna arbitrale. (R. AA e CDC)

Euro 100,00 LUISS S.S.D.A R.L.
Perchè propri sostenitori, nel corso della gara, e in più occasioni, rivolgevano alla terna arbitrale
espressioni offensive e minacciose.

Euro 100,00 TIVOLI CALCIO 1919
Perchè propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni accendevano fumogeni nella tribuna,
senza conseguenze. (R. A e CDC)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CENTRELLA GIANMARCO (LODIGIANI CALCIO 1972)
Perchè si rivolgeva all’arbitro in maniera irrispettosa.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SANTARPIA FERDINANDO (ASTREA)
SPAGNOLETTI FLAVIO (FIUMICINO S.C. 1926)
DELLA PENNA CLAUDIO (OTTAVIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CORELLI GABRIELE (ATLETICO PONTINIA) BARBARELLA ALESSANDRO (BOREALE)

Rivolgiti alla segreteria del tuo club per richiedere i servizi MySoccerPlayer! L’app MySP Sport è disponibile su App Store e Google Play.