Ecco tutte le decisioni del Giudice Sportivo relative alle ultime gare del campionato di Promozione Lazio e le delibere sui ricorsi delle gare del 28 gennaio scorso

Promozione Lazio Giudice Sportivo
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GARE DEL 28/ 1/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
LATINA BORGHI RIUNITI – CITTA MONTE S.G. CAMPANO
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 245 del 31.01.2024; esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società LATINA BORGHI RIUNITI, con il quale si deduce che la gara non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto al 40 del secondo tempo, nel corso della sostituzione, è subentrato sul terreno di gioco un calciatore con il n. 20 che non risultava presente nella distinta di gara ufficiale. Inoltre per quanto riguarda la disposizione relativa alla presenza in
campo per tutta la durata della gara di almeno tre calciatori di lega, tale norma è venuta a mancare al 40 del II t., con l’ingresso in campo del sopracitato calciatore di cui non si conoscevano le generalità. Per tale motivo la ricorrente chiede la vittoria.

Nelle memorie difensive inviate dalla Soc. CITTA DI MONTE SAN GIOVANN CAMPANO, questa riconosce che il calciatore AVERSA Felice, inserito i distinta con la maglia n. 19, prima di sostituire un proprio compagno di squadra, indossava erroneamente la maglia n. 20; il predetto calciatore è stato
riconosciuto dalla terna arbitrale con la maglia n 19. Per quanto riguarda il secondo punto del ricorso, la Società evidenzia che le sostituzioni effettuate nel corso del secondo tempo non hanno alterato la presenza in campo del numero di calciatori di lega come previsto dalla normativa vigente.Il ricorso è infondato.

Infatti, esaminati gli atti ufficiali, come noto, fonte privilegiata di prova, si evince che il calciatore AVERSA Felice, inserito in distinta con la maglia n. 19, in effetti è entrato in campo al 40 del secondo tempo, con la maglia n. 20, in sostituzione del calciatore n.3, FIORINI Matteo. Lo stesso Direttore di Gara, in fase di referto, citava l’episodio e riportava di essersi accorto del fatto al termine della gara e che, segnalato tale episodio al Dirigente Accompagnatore della Società Città di MONTE S.G. CAMPANO, Sig. TERRA Ernesto, questi provvedeva ad apportare la modifica del numero della maglia del calciatore sulla distinta di gara e la siglava. L’Arbitro provvedeva, altresì, a comunicare l’avvenuto anche al Dirigente Accompagnatore della Soc. LATINA BORGHI RIUNITI, Sig. ZANETTI Massimiliano, al quale chiedeva di restituirgli la lista della Società CITTA DI MONTE SAN
GIOVANNI CAMPANO per apportarvi la correzione. Il Sig. ZANETTI però non aderiva alla richiesta adducendo di non essere più in possesso della stessa e, successivamente, riceveva una nuova copia, da parte dell’Arbitro, con la correzione. Sentito l’Arbitro, lo stesso, con supplemento di referto ha confermato che il calciatore entrato in campo al 40 del II tempo, con la maglia n. 20, era il Sig. AVERSA Felice, da lui riconosciuto regolarmente prima della gara, seppure con la maglia n. 19.
Per quanto attiene al secondo punto del ricorso presentato dalla Soc. LATINA BORGHI RIUNITI, in merito alla presenza in campo, o meno, di almeno 3 calciatori giovani di lega da parte della Soc. CITTA DI MONTE S. GIOVANNI CAMPANO, fino al termine della gara, come si evince dal referto dell’Arbitro e, considerato quanto dallo stesso ribadito, in sede di supplemento, la sostituzione effettuata al 40 del II t. è avvenuta nel rispetto di quanto indicato al punto 3.2, lettera b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età, del C.U. n. 1 del 10/07/23.

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PQM
DELIBERA
1. di respingere il ricorso proposto dalla società LATINA BORGHI RIUNITI;
2. di convalidare il risultato acquisito sul campo, conclusasi sul seguente punteggio: LATINA BORGHI
RIUNITI – CITTA DI MONTE S.G. CAMPANO 1- 4;
3. Il contributo va incamerato.

ATHLETIC SOCCER ACADEMY – ATLETICO LODIGIANI
Il Giudice Sportivo, esaminato il ricorso proposto dalla società ATLETICO LODIGIANI, fatto pervenire nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti, avverso la sospensione della gara in epigrafe alla fine del I tempo, da parte dell’Arbitro, per incidenti. Si rileva che: “al momento dell’espulsione del n. 7 ospite, Ludovico MENESTO, a seguito delle numerose proteste, l’Assistente Arbitrale n. 2 percorreva in diagonale circa 80 m e si frapponeva fra il Dirigente della Società, CORSI Luciano e l’Arbitro, che stavano discutendo ed invitava quest’ultimo ad allontanare il Dirigente. All’uscita dal recinto di gioco il predetto Assistente, vedendo il CORSI parlare con l’Arbitro e con l’altro Assistente, si avvicinava correndo e, dopo aver dato una lieve spallata al Dirigente gli profferiva una espressione minacciosa. A questo punto, il CORSI, in maniera sbagliata, provava più volte a raggiungere l’Assistente, venendo però trattenuto da giocatori e Dirigenti della Società Atletico Lodigiani”. La Società lamenta le eventuali modalità per le quali l’Assistente si era procurato il dolore dichiarato ed il successivo, ulteriore, comportamento “irrisorio e beffardo” tenuto nei confronti del capitano della stessa, alla riconsegna dei documenti.
Afferma, altresì, che “riportata la situazione generale alla calma, interloquendo con l’Arbitro, provavano a convincerlo a riprendere la gara, affermando che il Dirigente era stato ormai definitivamente allontanato. In questo contesto, mentre l’Assistente n. 2 sosteneva di non sentirsi in condizioni idonee, l’Arbitro affermava: “io prenderei tranquillamente ma non posso senza un Assistente e sono costretto a sospenderla”. Basandosi su quanto riferito dall’Arbitro, la Società ritiene che lo stesso “non abbia fatto tutto il necessario per poter proseguire la gara, ma abbia deciso di interromperla nonostante la volontà di entrambe le squadre di riprendere. Da Regolamento il Direttore di gara poteva proseguire rinunciando anche all’altro
Assistente, dato che lui ha asserito più volte di essere tranquillo e poteva portare a termine la partita; a suo dire l’unico impedimento era l’Assistente che non lamentava alcun dolore ma affermava davanti ai capitani che psicologicamente non se la sentiva di riprendere il gioco”.

Pertanto, chiede la ripetizione completa della stessa.
Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, si rileva quanto segue: – Al 39 del I t. a seguito dell’espulsione per somma di ammonizioni di un calciatore della Soc. ATLETICO LODIGIANI, entrava sul terreno di gioco il Dirigente Accompagnatore della medesima Società, Sig. CORSI Luciano, che rivolgeva al Direttore di gara espressioni ingiuriose. L’Arbitro non riusciva a notificare l’allontanamento al Dirigente, in quanto accerchiato e fatto indietreggiare di alcuni metri, da numerosi calciatori della Società che protestavano veementemente. Nel frangente
l’Assistente Arbitrale n. 1 non poteva essere di supporto all’Arbitro, in quanto anch’essa era costretta a contrastare le vibranti proteste i atto da parte dei calciatori. Sopraggiungeva, pertanto, in aiuto del Direttore di gara, l’Assistente Arbitrale n. 2, che, attraversato di corsa il terreno di gioco, permetteva che venissero allontanati i calciatori e ribadiva al Collega di comminare il provvedimento disciplinare al Dirigente, che aveva offeso anche lui. Il Sig. CORSI usciva dal recinto di gara, persistendo nel suo comportamento e si posizionava vicino al cancello dello stesso. In questo contesto l’Arbitro non assumeva altri provvedimenti disciplinari poiché “riteneva il Sig. CORSI responsabile delle proteste attuate dalla panchina, oltre ad un
proprio stato confusionale come asserito in sede di supplemento” che non gli ha permesso di riconoscere i colpevoli di tali proteste”.
– la gara veniva ripresa ed al termine del recupero del I tempo, al 48, allorchè l’Arbitro e l’Assistente n. 2 si dirigevano all’uscita per raggiungere lo spogliatoio, il Sig. Corsi si avvicinava a quest’ultimo e, portatosi faccia a faccia, gli rivolgeva espressioni offensive e minacciose, mentre con il petto premeva sulla sua spalla, senza conseguenze. Veniva quindi trattenuto a fatica da più persone ed allontanato, ma riusciva a divincolarsi e cercava di raggiungere l’Assistente, il quale, unitamente all’Arbitro, percorreva velocemente il tragitto per arrivare allo spogliatoio. Mentre il Direttore di gara apriva la porta dello stesso, il Corsi, benché ancora trattenuto, cercava di avvicinare l’Assistente, che, indietreggiando repentinamente, batteva con
violenza la propria spalla contro la porta procurandosi forte dolore. Riusciti ad entrare nello spogliatoio ed a chiuderlo a chiave, Arbitro ed Assistente n. 2 udivano colpi, insulti ed ancora minacce nei loro confronti.
Poco dopo sopraggiungeva anche l’Assistente n. 1 che era rimasta indietro, mentre ancora il Dirigente, da
fuori urlava frasi minacciose ed ingiuriose.
– l’Assistente n. 2, si diceva traumatizzato dall’accaduto e dolorante alla spalla per il colpo contro la porta
ed anche l’Arbitro e l’Assistente n. 1 risultavano provati dalla situazione creatasi. Dopo circa 20 la terna
veniva raggiunta dall’Osservatore arbitrale, che si sincerava delle loro condizioni.
– a questo punto, l’Arbitro constatava che la situazione era rientrata nella normalità: Il Sig. CORSI era stato
allontanato, i calciatori delle due squadre erano nei rispettivi spogliatoi. Si presentavano il capitano della
Soc. ATLETICO LODIGIANI, Sig. STELLA Matteo, che in forma cordiale chiedeva se la gara sarebbe stata
ripresa ed il Dirigente Accompagnatore della Soc. ATHLETIC SOCCER ACADEMY, Sig. PIERINI Stefano
che chiedeva se doveva essere richiesto l’intervento della Forza Pubblica. L’Arbitro rispondeva che
riteneva necessaria tal presenza. Successivamente, chiusa nuovamente la porta, visto il perdurare del
dolore all’Assistente n. 2 e lo stato psicologico di tutti, il Direttore di gara decideva la definitiva sospensione
della gara e, riaperta la porta, comunicava sia al Dirigente della Soc. ATHLETIC SOCCER ACADEMY, che
al capitano della Soc. ATLETICO LODIGIANI, la decisione assunta. In questo frangente, il calciatore n 10
della Soc. ATLETICO LODIGIANI, Sig. DEMOFONTI Francesco, rivolgeva una espressione irrisoria e
minacciosa all’Assistente n. 2.
– dopo circa ulteriori 20 giungevano al campo le Forze dell’Ordine, che scortavano fuori dell’impianto la
terna arbitrale, mentre alcuni sostenitori della Soc. ATLETICO LODIGIANI, ancora presenti, rivolgevano
alla stessa espressioni di scherno, senza ulteriori conseguenze.
– l’Assistente n. 2, DE MARCO Vincenzo, veniva quindi accompagnato dai Colleghi presso il Pronto
Soccorso della Casa di Cura Città di Aprilia, dove gli veniva riscontrato trauma alla spalla sinistra, guaribile
in 3 gg. clinici s.c.
Preliminarmente, in relazione alle eccezioni avanzata dalla Società ATLETICO LODIGIANI, questo Organo
Giudicante non ritiene di prenderle in considerazione nel merito del “riferito atteggiamento ostile tenuto
dall’Assistente DE MARCO Vincenzo”, sia in fase pre-gara, all’atto del riconoscimento delle persone da
ammettere nel recinto di gara e della verifica dell’equipaggiamento dei calciatori (poichè esse attengono
esclusivamente a decisioni dell’Arbitro, come disposto dall’art. 65, comma 1), lett. b del Codice di Giustizia
Sportiva), sia per quanto alle frasi minacciose rivolte dal medesimo Assistente al Dirigente Sig. CORSI.
In merito altresì alla parte del ricorso inerente la richiesta della ripetizione della gara, si ritiene la stessa
fondata.
Infatti, per quanto sopra esposto, pur considerato il comportamento aggressivo e deprecabile posto in
essere dal signor CORSI Luciano, non concretizzatosi, comunque, in un contatto fisico, non trova
giustificazione la decisione assunta di sospendere definitivamente la gara, in quanto l’Assistente non ha
subito danni direttamente causati dal predetto Dirigente e l’Arbitro non ha messo in atto quanto previsto
dalle norme vigenti (esonero dalle funzioni dell’Assistente Arbitrale n. 2 e sostituzione di entrambi gli
Assistenti Ufficiali con tesserati delle Società). Come infatti lo stesso Direttore di gara ha ammesso nel
referto che, fatto allontanare il Dirigente, la situazione era del tutto rientrata nella normalità e le squadre
attendevano la decisione sulla ripresa o meno. Per cui, ristabilitosi dalla tensione dovuta alla situazione
creatasi, poteva dare seguito alla gara e portarla a termine.

PQM
In funzione a quanto sopra, questo Organo Giudicante, non rilevando situazioni di particolare pericolo per
l’Arbitro, avvalendosi del dispositivo di cui allart.10, comma 5 lett. c) del C.G.S.
DELIBERA
1) di accogliere il ricorso proposto dalla Società ATLETICO LODIGIANI
2) di annullare il provvedimento di sospensione della gara di cui in epigrafe adottato dall’Arbitro;
3) di ordinare la ripetizione della gara di cui in oggetto, dando mandato al Comitato Regionale Lazio per
quanto di competenza;
4) Il contributo va restituito.

GARE DEL 11/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA’
AMMENDA
Euro 400,00 VIS SUBIACO
Perché al 33′ del secondo tempo sostenitori della società venivano a contatto con la tifoseria avversaria,
creando una zuffa che causava l’interruzione della gara per circa 5 minuti. Intervenivano i calciatori per
ristabilire la normalità. Gli stessi, sostenitori inoltre rivolgevano espressioni offensive ed ingiuriose nei
confronti di un assistente arbitrale che in due occasioni, veniva attinto da sputi al corpo. (R AA)
Euro 200,00 POGGIO MIRTETO CALCIO
Perchè propri sostenitori, al termine del primo tempo mentre rivolgevano espressioni offensive e
minacciose alla terna arbitrale. I medesimi, a fine gara, lanciavano oggetti vari nei confronti di un calciatore
avversario, che li aveva insultati, senza colpirlo. Dopo alcuni minuti veniva ristabilita la normalità. (R A e
CDC)
Euro 200,00 POLISPORTIVA TECCHIENA
Perchè al 33′ del secondo tempo propri sostenitori, in campo avverso, venivano a contatto con la tifoseria
avversaria, creando una zuffa che causava l’interruzione della gara per circa 5 minuti. Intervenivano i
calciatori per ristabilire la normalità (R A e AA AA)
Euro 200,00 R. MORANDI A.S.D.
Perchè propri sostenitori, in campo avverso, nel corso della gara rivolgevano alla terna arbitrale
espressioni offensive e minacciose. Inoltre, al termine della gara, persona non identificata, riconducibile
alla società, cercava di entrare nell’area degli spogliatoi rivolgendo ulteriori frasi ingiuriose e minacce ai
calciatori avversari. (RA e AA)
Euro 100,00 CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI
Perchè propri sostenitori, nel corso della gara, rivolgevano espressioni offensive e minacciose alla terna
arbitrale. (R AA)
CRL 265 LND/ 13
Euro 100,00 EUR TORRINO
Perchè proprio sostenitore nel corso della gara rivolgeva espressioni offensive e minacce nei confronti di
calciatori della squadra avversaria. Inoltre, nell’intervallo, persona riconducibile alla società, non
autorizzata, sostava indebitamente nell’area degli spogliatoi.
Euro 100,00 PARIOLI CALCIO
Per aver causato ritardo all’inizio della gara.
Euro 100,00 VJS VELLETRI
Perchè nel corso della gara sostenitori della società rivolgevano espressioni offensive e minacciose ad un
assistente arbitrale. (R AA)

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 12/ 4/2024
ROCCHI PAOLO (VIS SUBIACO)
Allontanato per aver rivolto espressioni offensive e blasfeme nei confronti della terna arbitrale. (R AA) (art.
36 comma 2 lett. a) del CGS)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 1/ 3/2024
CARRUS DANIELE (FREGENE MACCARESE CALCIO)
Per comportamento irrispettoso nei confronti di un assistente arbitrale.
SCIUCCO LUCA (PRINCIPATO DI COLLI)
Allontanato nell’intervallo per essere entrato nello spogliatoio arbitrale ed assunto comportamento
irrispettoso.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 23/ 2/2024
GUAZZOLI STEFANO (ROCCA PRIORA RDP CALCIO)
Per comportamento non regolamentare.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
SPERDUTI STEFANO (PRINCIPATO DI COLLI) CORBO DANILO (ZENA MONTECELIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GALUPPI LUCA (ARCE 1932) LODI CHRISTIAN (FIUMICINO S.C. 1926)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
MARCELLI SIMONE (POGGIO MIRTETO CALCIO)
Dopo aver subito un provvedimento di ammonizione rivolgeva all’arbitro espressioni offensive, che
reiterava al termine della gara. (art. 36 c. 1 lett. a) CGS)
OLIVIERI GAETANO (TOR LUPARA)
Espulso dalla panchina per aver rivolto frase offensiva ad un tesserato avversario, si portava nell’area degli
spogliatoi da dove rivolgeva all’arbitro ripetute espressioni ingiuriose. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) (R
A e AA)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PECCI ALESSANDRO (INDOMITA POMEZIA A.S.D.)
Espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario alla notifica del provvedimento disciplinare
protestava vivacemente con l’arbitro (R A e AA)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TRINCHI CRISTIANO (FIUMICINO S.C. 1926)
MANDATORI FRANCESCO (NUOVO COS LATINA)
MONACO DARIO (VIGOR PERCONTI)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CASCIANI NICOLA (CANTALICE) ONORASCENZO RICCARDO (GRIFONE GIALLOVERDE)
DE SANTIS GIUSEPPE EMANUE (ROCCA PRIORA RDP CALCIO) NASCIMBEN FEDERICO (VALLE MARTELLA CALCIO)
ANSELMI ANDREA (VITERBESE 1908 SRL) BOLOGNA RICCARDO (VJS VELLETRI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
NARGISO GALASSO RICCARDO (SETTEVILLE CASEROSSE)
Per aver rivolto espressioni offensive a sostenitori avversari, al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
SILVAGNI LORENZO (SPORTING ARICCIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
POLIZZANO RICCARDO (ATLETICO LODIGIANI) SANTARELLI CRISTIANO (CANTALICE)
MATARAZZO LUCA (CASAL BARRIERA) ROSCIOLI ALBERTO (CITTA DI CERVETERI)
BELLINI FILIPPO (DUEPIGRECOROMA) FUSCO LEONARDO (FALASCHELAVINIO)
MARESCA ALESSANDRO (FONTE MERAVIGLIOSA) ZAMBRINI MARCO AURELIO (GRIFONE CALCIO)
SABATINI DAVIDE (GRIFONE GIALLOVERDE) MORELLI ALESSIO (INDOMITA POMEZIA A.S.D.)
TOSI ANDREA (INDOMITA POMEZIA A.S.D.) MANCINI GENESIO (MANZI GIOVANNI ITRI F.C.)
PALMIERI MATTIA (MONTEROTONDO 1935) COLAMEDICI LUDOVICO
FERNAN (POGGIO MIRTETO CALCIO)
TRANQUILLI VALERIO (POL. S.ANGELO ROMANO) MARTINOLI LEONARDO (POL.CITTA DI PALIANO)
BERTINI ANDREA (POLISPORTIVA DE ROSSI ARL) CECCARELLI ANDREA (R. MORANDI A.S.D.)
MARI MANUEL (SETTEVILLE CASEROSSE) NARGISO GALASSO RICCARDO (SETTEVILLE CASEROSSE)
BELLACIMA RAFFAELE (SORIANESE) AGUZZI MATTIA (VALLE DEL PESCHIERA)
FINUCCI ALESSANDRO (VIGOR PERCONTI) LUCIANI LORENZO (VIVACE GROTTAFERRATA 1922)
TETTI ALESSANDRO (VJS VELLETRI) VIVIRITO MATTEO (ZENA MONTECELIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
OLUFEMI LELIS (ATLETICO TORRENOVA 1986) GALLUZZO FEDERICO (BORGO PALIDORO)
LOSCALZO RICCARDO (GRIFONE GIALLOVERDE) GALLO ANDREA (INDOMITA POMEZIA A.S.D.)
BELVISO GIANLUCA (R. MORANDI A.S.D.) PIRONE MIRCO (SPORT VIRTUS GUARCINO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MARGAGNONI MATTEO (AC CASTRO DEI VOLSCI) SANGERMANO DANIEL (AC CASTRO DEI VOLSCI)
AVOLIO GIANLUCA (ATLETICO VESCOVIO RN) PIROUX FRANCESCO (ATLETICO VESCOVIO RN)
PIZZUTI MARCO (BELLEGRA 1962) SCHETTINO PIETRO (CITTA MONTE S.G. CAMPANO)
GINGILLO IVANO (EUR TORRINO) NASTI FEDERICO (FIANO ROMANO)
DE NICOLO VINCENZO (FIUMICINO S.C. 1926) DE SANTIS VALERIO (FUTBOL MONTESACRO)
POLITI DAVIDE (GRIFONE GIALLOVERDE) MANDATORI FRANCESCO (NUOVO COS LATINA)
SCIBILIA DANILO (OSTIANTICA CALCIO 1926) ALTOBELLI GREGORIO (PONTINIA)
RIETI FRANCESCO (PRIVERNO CALCIO) MENICHELLI LEONARDO (ROCCA PRIORA RDP CALCIO)
MAISANO GIULIO (SPORTING SAN CESAREO) MARZOLI ALESSANDRO (TARQUINIA CALCIO)
CAPANNA FEDERICO (URBETEVERE CALCIO) OPREA IULIAN ALEXANDR (VALLE MARTELLA CALCIO)
RAZZINI EMANUELE (VALLE MARTELLA CALCIO) VALENTINI ALESSANDRO (VIS SUBIACO)
DI MAIO LORENZO (VJS VELLETRI) PERRONE FLAVIO (ZENA MONTECELIO)

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